Regolarità Urbanistica
La legge attualmente in vigore, pena nullità dell’atto, non prevede la possibilità di vendere o acquistare immobili che non siano conformi dal punto di vista urbanistico.
La conformità urbanistica, verificata da un tecnico abilitato presso il Comune di riferimento, riguarda la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile in cui si trova e il titolo abilitativo con cui è stato realizzato o modificato depositato in Comune.
Titoli abitativi:
- licenza edilizia (per gli edifici edificati tra il 17/10/1942 e il 30/01/1977 con la Legge n.1150
- concessione edilizia (per gli edifici edificati tra il 30/01/1977 e il 30/06/2003 con la Legge n.10)
- permesso di costruire (per gli edifici edificati dopo il 30/06/2003 con il Testo Unico D.P.R. 380/01)
- altri titoli per interventi minori (DIA, CIA, CILA).
Anche i condoni in sanatoria sono titoli validi per determinare la regolarità urbanistica.
La regolarità urbanistica dell’immobile è dichiarata dal venditore sotto sua responsabilità penale e quindi il notaio si limita a certificare la dichiarazione del venditore.
Il notaio non ha la possibilità né gli strumenti per verificarla, appoggiandosi alla relazione di un tecnico abilitato.
Il notaio deve dare fede a quanto dichiarato ed è obbligato a inserire nell’atto gli estremi del titolo abilitativo. Fanno eccezione solo gli immobili edificati ante 1942 e quelli realizzati prima del 1° settembre 1967.
La prima legge urbanistica risale al 1942 e da quel momento fino al 1967, sono state rilasciate moltissime licenze edilizie.
Per quanto i notai non siano obbligati ad inserire nell’atto gli estremi del titolo abilitativo per gli immobili ante 1967, non significa che non possa sussistere un abuso edilizio. Pertanto, è necessario verificarne comunque la conformità urbanistica.
Il consiglio che possiamo dare noi professionisti dell’Agenzia Immobiliare Tuscany di Siena è quello di affidarsi ad un tecnico abilitato Geometra o architetto che certifichi la conformità urbanistica e catastale di un immobile prima di qualsiasi impegno di compravendita.
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